IL MIO 110% RISPONDE


Ok all’agevolazione se si costituisce un condominio 


INTERVENTI REALIZZATI DA GENITORI USUFRUTTUARI 


Quesito


Un edificio è composto da tre unità immobiliari concesse in usufrutto a due genitori. Su due unità abitative un genitore ha intenzione di realizzare interventi oggetto di agevolazione da Superbonus e, allo stesso modo, l’altro sulla terza unità immobiliare.


In caso di realizzazione del c.d. cappotto termico, è possibile effettuare ulteriori interventi quali la sostituzione infissi, la sostituzione dell’impianto termico riscaldamento/raffrescamento esistente costituito da una caldaia e una pompa di calore multisplit? 


Inoltre, le porte interne rientrano nell’alveo dei lavori trainati?


Risposta 


Di seguito le dovute precisazioni ai fini della corretta interpretazione ed applicazione della disciplina in esame:


1. L’art. 119, comma 9, dl Rilancio, prevede che le detrazioni previste per gli interventi oggetto di agevolazione possono essere utilizzate anche con riferimento ai lavori su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. 


2. Sulla base della circostanza di cui al punto precedente, il beneficio compete a ciascun soggetto che sostiene la spesa relativa agli interventi che accedono al Superbonus, con il limite, posto dal successivo comma 10, del medesimo art. 119, dl Rilancio rispetto alle persone fisiche, di massimo due unità immobiliari. 


3. Il Superbonus spetta con riferimento alle spese sostenute per specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. «interventi trainanti») nonché a ulteriori interventi (c.d. «interventi trainati»), realizzati congiuntamente ai primi, laddove tale specifica condizione si verifica qualora le spese per gli interventi trainati siano sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. 


4. Il c.d. cappotto termico, costituisce un intervento trainante e sullo stesso, in presenza dei requisiti ex lege richiesti, nonché degli adempimenti specificamente previsti, sarà applicato il Superbonus.


5. Il Superbonus potrà altresì applicarsi anche alla sostituzione degli infissi in qualità di intervento trainato, a condizione che quest’ultimo sia effettuato congiuntamente all’intervento trainante, nei termini sopra rappresentati.


6. Come precisato dalla circolare n. 30/E/2020, la sostituzione di un impianto composto da una caldaia e pompe di calore multisplit, che rispetti le condizioni racchiuse nell’articolo 2, comma 1, lett. l-tricies del dlgs 192 del 2005 costituisce anch’esso intervento trainante e per questo ammesso al Superbonus.


7. Da ultimo, la sostituzione delle porte interne non ricade nell’ambito applicativo dell’agevolazione.


DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E «CREAZIONE» DI CONDOMINIO


Quesito


Si richiede di sapere se sia corretto, al fine di usufruire del Superbonus 110 sulle spese sostenute per demolizione e ricostruzione di un edificio, di unica proprietà del sottoscritto, composto da 5 appartamenti, un negozio ed una pertinenza (sottotetto), procedere in via preliminare con la costituzione di un condominio, previa intestazione di 2 dei 5 appartamenti a mia moglie ed un appartamento a una di due figlie.


Risposta 


La circolare ministeriale n. 30/E/2020 sul punto ha precisato che qualora il proprietario di un intero edificio, composto da più unità immobiliari distintamente accatastate, doni al figlio (ovvero alla moglie) una o più delle unità abitative prima dell’inizio dei lavori, si costituisce un condominio e, di conseguenza, è possibile accedere al Superbonus.


La medesima circolare precisa altresì che nel caso in cui si pone in essere un intervento di demolizione e di ricostruzione agevolabile sia ai fini dell’ecobonus che del sismabonus, per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori.


Occorre altresì precisare che, essendo presente, nell’ambito dell’edificio una unità immobiliare non destinata ad abitazione, come evidenziato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 24/E/2020, le unità immobiliari che, nell’ambito di un condominio, non sono a destinazione residenziale, possono fruire del Superbonus esclusivamente in relazione alle spese sostenute per gli interventi, trainanti e trainati, eseguiti sulle parti comuni di condomìni a condizione, in ogni caso, che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza nell’edifico sia superiore al 50%.